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STUFA A PELLET E SCALDAACQUA A POMPA DI CALORE CON IL SUPERBONUS 110%

Aggiornamento: 12 apr 2022

COME SI APPLICA IL SUPERBONUS NELLA STUFA A PELLET E SCALDAACQUA


Stufa a pellet e scaldaacqua

La domanda che si pongono in molti contribuenti interessati ad avviare dei lavori nelle proprie abitazioni e che sono stimolati alla possibilità di accedere al superbonus 110%, è:

"Sono agevolabili gli interventi di sostituzione di una caldaia a gasolio con uno scaldabagno a pompa di calore e con una termostufa a pellet?"

La risposta è sì!

State tranquilli, le stufe a pellets e gli scaldaacqua a pompa di calore rientrano a pieno titolo tra gli interventi trainati.


NEL DETTAGLIO

Di seguito potete leggere nel testo della normativa di riferimento come vengono considerate le installazione di questi impianti ai fini della detrazione per il Superbonus 110%

”…Negli interventi trainati (circolare n. 24/E del 2020), rientrano le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. “ecobonus”), nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento e la detrazione del 110% si applica “solo” se gli interventi sopra elencati sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale elencati nel paragrafo 2.1 della medesima circolare e sempre che assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.”

E aggiunge: "Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al superbonus, la citata circolare n. 24/E del 2020, in base all’articolo 2, comma 5 del citato decreto interministeriali 6 agosto 2020 (cd. Requisiti minimi), ha chiarito che tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti".


 

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