Il nuovo D.L. transizione ecologica
Sono tante le problematiche applicative che si sono trovati di fronte tecnici, contribuenti e imprese per l'avvio dei lavori incentivati dalle detrazioni fiscali del 110%. Tra queste certamente quelle che riguardano l'ecobonus 110% e l'impianto termico. Il Decreto Legge sulla transizione ecologica fornisce una nuova definizione di impianto termico necessario per accedere al superbonus 110% aprendo agli impianti mobili.
IMPIANTO TERMICO: LA DEFINIZIONE
Per impianto termico si intende: "Impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate". Si è detto che ai fini del Superbonus è necessario che l'impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, sia presente nell'immobile oggetto di intervento.
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CAPPOTTO TERMICO
L’ecobonus 110% è previsto per alcuni interventi di riqualificazione energetica, trae le sue origini dall'art.14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. Sin dal primo momento si è discusso molto sulla necessità, per l'immobile soggetto a interventi che accedono alla agevolazione, dell'impianto di riscaldamento. Nell’articolo vengono esplicitamente ammessi solo se si tratta di "sostituzione di impianto di climatizzazione", che in quanto tale era indispensabile fosse presente nella situazione ante intervento. Nel caso di isolamento termico a cappotto non pochi dubbi ha creato la presenza dell'impianto termico.
GLI INTERROGATIVI
Inoltre sono stati posti alcuni interrogativi:
L'impianto deve essere presente in tutti i locali?
Come fare per le parti dell'involucro che coprono eventuali spazi comuni privi di impianto?
Pertinenze e unità collabenti devono avere l'impianto?
Cosa si intende esattamente per impianto termico?
È possibile accedere al superbonus in caso di impianto termico non fisso?
LA MODIFICA DEL DECRETO LEGGE
Con il nuovo Decreto Legge vengono apportate importanti modifiche tra cui quella che riguarda l'impianto termico.
viene aggiunto infatti che "Ai fini delle agevolazioni, per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti".
Grazie a questa modifica, in pratica, si apre agli interventi di ecobonus 110% a tutti gli edifici, a prescindere dalla presenza di un impianto fisso.
Comments